Lavoro in bosco

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e impresa forestale: conoscere per difendersi

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e impresa forestale: conoscere per difendersi

a cura di Alessandro Franco

Lo scopo di queste righe non è fare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ma far comprendere come funziona la macchina giudiziaria.
Nei procedimenti penali che coinvolgono un’impresa boschiva per infortunio sul lavoro, la Pubblica Accusa cercherà di applicare gli articoli 590 (lesioni colpose) o 589 (omicidio colposo) del Codice penale. Notiamo immediatamente che entrambi i delitti sono colposi, ovvero che non prevedono una volontarietà di ciò che è accaduto (il cosiddetto dolo), ma potrebbero essersi realizzati, appunto, per colpa; la procura dovrà quindi verificare se l’evento morte o lesioni del lavoratore sia, anche solo come concausa, ascrivibile a “negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” del datore di lavoro.

Il d.lgs n. 81/08, noto anche come T.U.S.L. (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), è la “legge” che regolamenta tale delicata materia. Se il datore di lavoro non avrà rispettato una sua prescrizione, e questa può essere considerata legata all’evento verificatosi, ci troveremo nel caso dell’“inosservanza di leggi”, ovvero in un’ipotesi di colpa cosiddetta specifica, e la procura potrà procedere con le indagini prima, ed il processo dopo.
Se possibile, a livello strategico, il PM preferirà sempre contestare violazioni oggettive, documentali, che non lascino spazio alla difesa: ad esempio la formazione del lavoratore era scaduta da 43 giorni, la macchina non era marcata CE e non rispondeva ai Requisiti Essenziali di Sicurezza dell’All. V, il pantalone antitaglio indossato dal boscaiolo era sì certificato EN381-5C, ma in classe I, ed il manuale della motosega utilizzata indica una velocità della catena di 28 m/sec., per cui avrebbe dovuto essere di classe III. Tutti possiamo capire che in casi come questi, se si può sostenere che la mancanza ha causato l’infortunio, gli spazi di difesa sono estremamente limitati.
Se invece dalle indagini effettuate gli aspetti documentali ed oggettivi sono in ordine, tipicamente “l’ancora di salvezza” della procura è il DVR, ed ancor più nel dettaglio troveremo contestata la violazione degli artt. 17 e 28 d.lgs. n. 81/08: brevemente, si contesterà al datore di lavoro di “aver omesso di prevedere, e conseguentemente valutare, nel DVR, il rischio specifico derivante da X o Y”. Da ciò discende, nella logica dell’accusa, che se hai omesso di prevedere e quindi di valutare, avrai anche omesso di formare ed informare i tuoi dipendenti in ordine a tale “specifico” rischio, di equipaggiarli adeguatamente, ed ancora di attuare misure organizzative idonee ad evitarlo o ridurlo.
Adesso, provate il contrario…

I due problemi delle imprese forestali

Il primo problema è che l’impianto costruito dal legislatore del T.U.S.L. è marcatamente di tipo industriale: il d.lgs. n.81/08 è stato scritto pensando essenzialmente alla fabbrica, una realtà artificiale, chiusa, delimitata, dove il singolo lavoratore diviene parte di un ciclo produttivo spesso totalmente ripetitivo, e quindi effettivamente monitorabile nel dettaglio e prevedibile. È chiaro che in uno scenario del genere, il datore di lavoro semplicemente può, e quindi deve, figurarsi e valutare i singoli rischi.
Totalmente diversa, invece, è la realtà del cantiere forestale montano.
Arriviamo così al secondo problema, che consiglio molto caldamente di ricordare ogni giorno: fuori dalla ristrettissima cerchia degli addetti ai lavori, gli “altri” non hanno la più pallida idea di quale sia la realtà di un cantiere forestale, delle operazioni manuali che vi si conducono, delle fasi successive di gestione normalmente imposte da progetti vincolanti, delle attrezzature e macchine utilizzate e degli spesso altissimi livelli di professionalità di un vero boscaiolo specializzato.
È del tutto normale, nelle aule giudiziarie dei tribunali, dove il giudice penale è oggi frequentemente una brillante giurista di 35 anni che proviene da una grande città, sentire mentre si ricostruisce un infortunio al termine della fase di abbattimento in un cantiere da migliaia di metri cubi con esbosco aereo imposto, frasi come “ma avvocato, è pieno di alberi per terra, se avessero tagliato un albero e lo avessero subito esboscato prima di tagliare quello dopo, l’infortunio non si sarebbe verificato…”.

Quanto appena detto porta a due conseguenze: mai farsi assistere nella realizzazione del nostro DVR da un professionista o da una società che non sia veramente del campo forestale. Non saranno in grado di stendere, data la particolarità del settore, delle attrezzature e delle lavorazioni, un documento completo e credibile, con “l’aggravante” che, se come spesso avviene nelle micro-realtà boschive, l’RSPP è lo stesso datore di lavoro, neppure lui potrà comprendere che il documento è inadeguato o incompleto.
Ricordo che il CONAIBO (Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive) ha a disposizione dei propri associati un DVR “tipo” particolarmente valido come base di partenza.
Ancora: dobbiamo ricordare sempre che nei nostri documenti, siano un DVR, un verbale di informazione e formazione o una procedura scritta, è necessario prima spiegare cosa facciamo, poi perché lo facciamo e dobbiamo farlo così. Solo da ultimo arrivare al vero obiettivo, altrimenti, magari in perfetta buona fede, non saremo capiti, e se non saremo capiti verremo condannati.

Autori:
Alessandro Franco
, Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro

in collaborazione con
conaibo logoCONAIBO

www.conaibo.com
www.facebook.com/conaibo

 

Questa articolo è tratto dal numero 148 di Tecniko & Pratiko - Attrezzature e servizi per chi lavora con gli alberi: se vuoi ricevere a casa la tua copia cartacea e non perderti l’anteprima su questo e altri contenuti esclusivi, visita la sezione dedicata agli abbonamenti cliccando qui. Abbonandoti contribuirai a sostenere tutto il lavoro della redazione di Sherwood”.

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