Addio al “doppio vincolo” paesaggistico sugli interventi selvicolturali
Approvato l'emendamento che toglie il doppio vincolo ai boschi che ricadono in aree di interesse...
a cura di Alessandro Franco
Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto in Italia una vera e propria rivoluzione: la responsabilità definita amministrativa. In realtà, di fatto, per le società è una responsabilità penale, qualora le persone fisiche che le compongono, o che vi lavorano, commettano alcuni reati. Infatti, se un amministratore o un dipendente di una società si rende responsabile di un reato, e lo commette “nell’interesse o a vantaggio” della società stessa, oltre al normale procedimento penale contro questa persona fisica, se ne aprirà parallelamente un secondo che vedrà imputato l’ente società in quanto tale.
Se per esempio prendiamo il caso di un legale rappresentante di una S.r.l. che corrompe il funzionario pubblico per aggiudicarsi un lotto boschivo, lo fa ovviamente nell’interesse della società; se invece realizza una discarica abusiva di rifiuti pericolosi ottiene per la sua ditta un vantaggio economico derivante dal risparmio di spesa per il corretto smaltimento, così come se il direttore di stabilimento risparmia sulle manutenzioni in segheria e causa un infortunio, o il responsabile di un’azienda che produce macchine forestali marca impropriamente CE i suoi prodotti risparmiando sul fascicolo tecnico 2006/42 CE.
Da questi esempi si capisce facilmente che, qualora avvenisse un fatto simile, sarebbe coinvolta l’intera filiera forestale, senza distinzioni di dimensione o tipologia societaria (rimangono escluse soltanto le ditte individuali), dal bosco alla segheria, al commercio del legname, alla produzione di pellet o bricchette con i residui di lavorazione, e a tutti i fornitori di macchine ed attrezzature.
L’elenco dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 che possono far scattare tale responsabilità è lungo e costantemente in crescita. Le sanzioni per la società in caso di condanna sono estremamente gravi, sia dal punto di vista economico (i massimi pecuniari superano il milione e mezzo di euro), sia da quello gestionale (sono previste sanzioni “interdittive”, che impediscono varie attività aziendali per diversi mesi).
Dopo la pioggia viene il sereno e lo stesso decreto 231 offre una soluzione: la società può decidere di adottare un “Modello Organizzativo di Gestione e Controllo” (M.O.G.), individuando le aree di rischio per la commissione dei vari reati, studiando specifici protocolli e mirate procedure da rendere vincolanti al proprio interno, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare illeciti da parte dei propri uomini. Fatto ciò, nominerà formalmente il cosiddetto Organismo di Vigilanza, incaricato di verificare periodicamente e documentare con appositi verbali il reale rispetto del Modello. Nelle ditte di minime dimensioni, lo stesso organo dirigente potrà esercitare tale carica, proprio come accade con l’RSPP.
Se si potrà provare di aver adottato un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e che lo stesso è vigilato adeguatamente, la società non verrà neppure imputata del reato.
Spesso, quando si ragiona con una società che valuta se adottare un Modello 231, si presenta il timore che un’indiscriminata burocratizzazione dei processi aziendali possa di fatto paralizzare l’attività: si tratta di un rischio da tenere in considerazione, nel senso che la società di servizi o il professionista a cui ci si rivolge per la realizzazione del Modello, data la particolarità del mondo forestale, deve conoscere adeguatamente sia la normativa 231 sia la filiera foresta-legno.
Se chi lo realizza non ne sa niente del settore, farà molta fatica a valutare correttamente i rischi specifici di reato, con il risultato di costruire un Modello pesante, ingombrante e per la maggior parte inutile.
Al contrario, se partendo da una reale valutazione dei rischi verrà costruito un Modello per prevenire soltanto i reati che realisticamente potrebbero essere commessi, con protocolli e procedure semplici ed applicabili, non solo non si rallenterà l’attività societaria, ma in pochi mesi dall’adozione ci renderemo conto che questa migliora ed è più tracciabile e monitorabile anche da un punto di vista imprenditoriale.
Naturalmente, tutte le prove documentali raccolte dall’Organismo di Vigilanza nel corso della propria attività ispettiva, se formalmente sono a vantaggio della sola società in realtà potranno perfettamente venire utilizzate anche per la difesa delle singole persone fisiche imputate, con un grande vantaggio per le stesse.
Adottare un Modello Organizzativo 231 è, quindi, un vantaggio sia per l’impresa, sia per la persona fisica imputabile di reato, sia per l’intera filiera forestale.
Se ti interessa, leggi il precedente articolo su come costruire prove per difendersi.
Autori:
Alessandro Franco, Avvocato esperto in sicurezza sul lavoro
in collaborazione con
CONAIBO
www.conaibo.com
www.facebook.com/conaibo
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