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Necessaria patente a punti per le ditte che effettuano sistemazioni forestali e sterro in cantieri edili - ERRATA CORRIGE

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Necessaria patente a punti per le ditte che effettuano sistemazioni forestali e sterro in cantieri edili  - ERRATA CORRIGE

N.B.- A seguito della notizia sul sito di Sherwood e nella Newsletter di Tecniko & Pratiko abbiamo prontamente ricevuto la segnalazione da parte di Giorgio Behmann della Magnifica Comunità di Fiemme su un'imprecisione del presente articolo. La patente a punti è prevista, infatti, solo per cantieri di carattere edile o di ingegneria civile in cui sono effettuati gli interventi definiti all'Allegato X. Le lavorazioni di sterro o sistemazione svolte nell'ambito degli ordinari tagli colturali sono quindi escluse da questi casi, esentando le ditte boschive dalla patente a punti.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali recante il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”.  Tra le attività per cui è richiesta la patente a punti sono presenti anche le opere di sistemazione forestale e di sterro che sono effettuate in cantieri edili.

Tale decreto definisce il sistema della patente a crediti edilizia (“patente a punti”) che rappresenta il nuovo sistema di verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti. Il decreto è in vigore dal 1° ottobre 2024.

CONTENUTO PROMOZIONALE

Il settore agricolo-forestale è escluso dall’obbligo di conseguire la patente a punti in quanto nel decreto si rimanda all’ articolo 89 del DL 81/2008 che identifica come luogo delle attività lavorative il “cantiere” mobile o temporaneo nel quale si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. L'elenco di tali attività è riportato dall’allegato X dell’articolo stesso.
Nell’elenco sono riportate una serie di attività edili riconducibili al codice Ateco 4.1 e seguenti, tra cui le opere di sistemazione forestale e di sterro, che, però, non coinvolgono le imprese boschive.

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